Intercettazioni inutilizzabili se autorizzate in altro procedimento: Cass. 9 aprile 2020
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Intercettazioni inutilizzabili se autorizzate in altro procedimento: Cass. 9 aprile 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza 9 aprile del 2020, n. 11745, ha affermato che è possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni anche in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse intercettazioni sono state autorizzate, purchè si tratti di reati connessi.

Il caso esaminato dal Supremo Collegio riguardava l’accertamento della responsabilità di un medico del reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro, che avrebbe redatto un falso certificato di visita e di diagnosi di trauma contusivo nei confronti del figlio di un magistrato, intercettato in un altro procedimento.

La Cassazione accoglieva la tesi difensiva, secondo cui la condanna avvenuta in appello era viziata dall’inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte ed eseguite per reati non connessi a quelli per i quali si procedeva nei confronti del medico, e relativi ad altri  fatti commessi dal magistrato sotto intercettazione.

Vediamo di chiarire meglio cosa si intende per “falso ideologico”, che cosa sono le intercettazioni, e qual è il significato di “reato continuato”.

Il falso ideologico consiste nell’attestare in un documento un contenuto non veritiero.

Il codice penale lo punisce agli articoli 479 e seguenti sanzionando, in particolare, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, quello commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, quello commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e quello commesso dal privato in atto pubblico.

Accanto al falso ideologico, è punita anche la falsità materiale, ipotesi che vanno tenute distinte.

Nel falso ideologico (come detto) abbiamo infatti a che fare con un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l’atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore afferma, in esso, circostanze false. Si pensi al caso affrontato dalla Cassazione: un certificato sottoscritto dal medico che lo redige, ma nel quale si afferma di aver sottoposto a visita, con una certa diagnosi, un paziente che in realtà non è mai stato visitato e che non ha alcuna patologia. La falsità ideologica, insomma, non è altro che una menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.

Al contrario, nel falso materiale abbiamo a che fare con una vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. In sostanza, l’autore del falso crea un documento a firma di un altro autore oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l’autore.

Il codice penale punisce il falso ideologico in maniera differente a seconda delle diverse tipologie di reato contemplate.

L’articolo 481 del codice prevede, per la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti una professione sanitaria o forense o un altro servizio di pubblica necessità, la pena della reclusione fino a un anno o della multa che va da 51 euro a 516 euro. Tali pene sono applicabili congiuntamente se il falso è commesso a scopo di lucro.

Le intercettazioni sono un mezzo di ricerca della prova, che permette di conoscere e acquisire copia di uno scambio di comunicazioni fra due o più persone.

Il codice di procedura penale se ne occupa agli articoli 266 e seguenti, che contengono una lunga e dettagliata disciplina di uno strumento tanto importante per le indagini quanto delicato per l’invasività nelle vite private dei soggetti coinvolti e la delicatezza degli interessi che va a toccare.

La disciplina che dovrebbe a breve entrare in vigore non è esattamente quella ipotizzata dalla riforma Orlando. Quest’ultima, infatti, è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali ad opera della legge intercettazioni 2020, che ha convertito in legge il d.l. n. 161/2019.

Tra le principali novità, possiamo segnalare l’estensione della possibilità di fare ricorso ai trojan (captatori informatici) e la possibilità per il pubblico ministero e il giudici di supervisionare le intercettazioni, decidendo quali debbano essere considerate rilevanti e quali invece no.

Si ha reato continuato in presenza di una pluralità di reati commessi dalla stessa persona nell’attuazione di un medesimo disegno criminoso: nel caso esaminato dalla Cassazione abbiamo visto, ad esempio, che il medico era accusato del reato continuato di falso ideologico in atto pubblico e fraudolenta predisposizione di documenti relativi ad un sinistro. Avremo, in sostanza, una pluralità di azioni; più violazioni di legge; il medesimo disegno criminoso. Le diverse azioni possono essere commesse anche in tempi diversi e tra loro può intercorrere anche un notevole lasso di tempo. La pluralità delle disposizioni di legge violate porta a ritenere la configurabilità dell’istituto in esame anche in presenza della commissione di reati diversi (ad esempio omicidi, rapine, falsità, corruzione, ecc.). L’unicità del disegno criminoso presuppone, oltre all’elemento intellettivo della rappresentazione anticipata, l’unicità dello scopo: in altri termini occorre che i diversi episodi delittuosi costituiscano attuazione di un preciso programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario.

Una volta esaminati gli istituti giuridici affrontati dal giudice di legittimità, possiamo, in conclusione, ritornare al caso concreto scrutinato nella sentenza.

La decisione è molto interessante perché l’annullamento della sentenza d’appello di condanna dell’imputata si basa sull’assenza di prova della responsabilità: ovvero, in appello si era affermata la responsabilità del medico in ragione dell’acquisizione dei risultati delle intercettazioni, ma la Cassazione li ha correttamente ritenuti inutilizzabili, in quanto autorizzate in un altro procedimento avente ad oggetto un reato non connesso, rinviando ad altra Sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame sulla sussistenza di altri elementi su cui fondare un eventuale giudizio di responsabilità dell’imputata.

Attilio Pinna