Le cause di giustificazione: l’adempimento di un dovere
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Le cause di giustificazione: l’adempimento di un dovere

L’adempimento di un dovere è una causa di giustificazione che viene disciplinata, unitamente all’esercizio di un diritto di cui abbiamo parlato nell’articolo precedente, dall’art. 51 c.p. il quale stabilisce che “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. La ratio di questa disposizione si rinviene nel principio di non contraddizione secondo il quale sarebbe priva di logica una norma che preveda la punibilità di un fatto imposto da un’altra disposizione.

Per quanto riguarda le fonti del dovere questo può derivare:

a) da una norma giuridica sia di legge ordinaria che regolamentare. Il dovere può derivare anche da norme di ordinamenti stranieri nei casi in cui tale dovere sia riconosciuto anche dallo Stato italiano;

b) da un ordine dell’Autorità (nella cui interpretazione estensiva vi rientrano, oltre ai pubblici ufficiali, anche gli incaricati di pubblici servizi). In questi casi l’ordine dev’essere quindi impartito nell’ambito di un rapporto gerarchico di diritto pubblico tra un superiore e un suo subordinato. La causa di giustificazione non è invece applicabile qualora il rapporto di lavoro derivasse dal diritto privato.

L’ordine deve essere inoltre essere legittimo sia dal punto di vista formale che sostanziale. I presupposti formali riguardano: la competenza del superiore ad emanare l’ordine; la competenza ad eseguirlo da parte del subordinato; la forma prescritta. I presupposti sostanziali sono quelli stabiliti dalla legge per l’emanazione dell’ordine.

Qualora si tratti di ordine illegittimo il c. 2 prevede che “…del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine” e il c. 3 stabilisce che “Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine”. Al subordinato spetta infatti il diritto-dovere di verificare la conformità dell’ordine ricevuto ai presupposti di cui prima. Ad esso non spetta dunque solo un ruolo esecutivo potendo sindacare sulla legittimità dell’ordine in tutti i casi in cui la legge lo consente.

Vi sono due eccezioni però che limitano la responsabilità dell’esecutore:

1) i casi in cui esso, per errore di fatto, ha creduto di eseguire un ordine legittimo;

2) le situazioni caratterizzate da rapporti di subordinazione di tipo militare per cui la legge non consente la sindacabilità dell’ordine ricevuto. A tal proposito bisogna menzionare un’eccezione all’eccezione: sia la dottrina che la giurisprudenza, infatti, pongono un limite all’insindacabilità dell’ordine, anche in presenza di tale tipo di rapporto di subordinazione, nei casi in cui l’ordine sia manifestamente criminale.