Lo stato di ubriachezza nel diritto penale
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Lo stato di ubriachezza nel diritto penale

E’ fuori dubbio che l’uso eccessivo dell’alcool determini gravi perturbazioni nello stato della mente, alterando o attenuando il senso critico dell’uomo e determinando l’irregolare funzionamento dei freni inibitori. Il codice penale, ispirandosi a criteri di severità al fine di limitare la piaga sociale dell’alcolismo, distingue l’ubriachezza vera e propria dalla cronica intossicazione da alcol e poi, riguardo alla prima, ne individua quattro specie: l’accidentale, la volontaria, la preordinata e l’abituale, stabilendo per ciascuna di esse un trattamento particolare.

L’ubriachezza accidentale (o incolpevole) è designata con l’espressione di << ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore>>. Questa specie di ubriachezza si configura quando lo stato di ebrietà non deriva da colpa dell’agente: in altre parole, al soggetto non può muoversi alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, per essere caduto in tale stato. Pensiamo all’ipotesi di chi per un errore scusabile o per opera altrui (come uno scherzo) ingoia dell’alcool puro o ad alta concentrazione, credendolo una bevanda innocua, o anche all’operaio che lavora in una distilleria e si ubriaca per aver respirato i vapori dell’alcool che si trovano nell’aria., ecc.

L’ubriachezza volontaria, non accidentale dunque, si verifica non solo quando l’agente ha voluto ubriacarsi, ma anche quando si è ubriacato per imprudenza o negligenza e poteva prevedere che ingerendo quella data sostanza in quella data quantità si sarebbe ubriacato. L’ubriachezza accidentale non esclude l’imputabilità dell’autore del reato, e dunque la responsabilità potrà essere dolosa o colposa.

L’ubriachezza preordinata viene predisposta col fine di commettere un reato e di prepararsi una scusa. La responsabilità non è esclusa nè diminuita e si fa luogo ad un aumento di pena.

Il codice contempla anche l’ubriachezza abituale e prevede che quando il reato sia commesso in stato di ubriachezza, e questa sia abituale, la pena è aumentata. Per la sussistenza dell’abitualità nell’ubriachezza si richiedono due condizioni: a) che il soggetto abbia la consuetudine di fare un uso eccessivo di sostanze alcoliche; b) che in conseguenza di tale costante abitudine venga a trovarsi frequentemente in stato di ubriachezza.

La cronica intossicazione da alcool, infine, rappresenta lo stadio più grave dell’alcolismo. In questo caso non si soffre di disturbi passeggeri, ma di un vero e proprio collasso della psiche con alterazioni mentali profonde e definitive. Secondo i risultati delle scienze biologiche, questi disturbi sono assimilati ad una malattia mentale, e quindi per i fatti commessi si applicherà la disciplina del vizio totale o parziale di mente.

Attilio Pinna