20 Nov Il nesso causale nel diritto penale
Secondo il codice penale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se il danno o pericolo da cui dipende l’esistenza del reato non è una conseguenza della sua azione od omissione. La ragione è molto semplice: una modificazione della realtà e del mondo esterno che non abbia alcun legame con la condotta dell’uomo, un avvenimento che anche in assenza di essa si sarebbe verificato allo stesso modo, non può considerarsi opera di lui e, quindi, non si può attribuirgliene la responsabilità. E siccome la “causa” è la totalità degli antecedenti indispensabili per il verificarsi dell’”effetto”, e l’uomo non realizza mai tutte le condizioni dei mutamenti che determina nel mondo esteriore – visto che con la sua azione concorrono sempre circostanze estranee, è necessario stabilire che cosa occorra affinchè l’uomo possa considerarsi causa di un evento.
A questo proposito, prescindendo ancora dalle norme del codice, una nozione del rapporto causale che risponda alle esigenze del diritto è quella che si riferisce alla causalità umana . La particolare natura di tale causalità, posta in risalto da vari filosofi, è generata dal fatto che l’uomo è fornito di coscienza e volontà e questa sua importante qualità condiziona inevitabilmente le relazioni che egli ha col mondo esteriore.
Ebbene, solo i risultati che rientrano in questa sfera possono considerarsi causati dall’uomo, dato che se anche non li avesse voluti sarebbe stato comunque in grado di impedirli. Tali risultati, proprio perchè dominabili dall’uomo, dovranno essere imputati a lui: egli ne è la causa, ne è l’autore. Al contrario, gli effetti estranei al raggio d’azione dell’uomo, non possono ritenersi opera sua, visto che non li può controllare, ma andranno ascritti alle forze della natura.
Ritornando ora al codice penale, abbiamo detto che esso afferma la necessità di un nesso di dipendenza causale fra un’azione o omissione e un evento. Lo stesso codice prosegue precisando che pur in presenza di più cause concorrenti idonee a determinare un certo evento, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non può escludersi la responsabilità di costui. Tuttavia, se le cause sopravvenute sono state da sole sufficienti a determinare l’evento, si deve escludere il rapporto di causalità e, conseguentemente, dichiarare non punibile il soggetto agente.
Per fare degli esempi, la ferita è causa della morte anche se questa si è verificata per le particolari condizioni di salute della vittima, ovvero è dipesa da un’infezione sviluppatasi nel decorso della malattia; qui ci troviamo nell’ambito della prima ipotesi: non si esclude la responsabilità del colpevole, pur in presenza di più cause concorrenti. Un secondo esempio, piuttosto fantasioso, riguarda l’ipotesi della persona che venga avvelenata, ma poi resti uccisa da un fulmine, prima che la sostanza tossica abbia agito; qui ci troviamo nell’ambito della seconda ipotesi, ovvero si deve escludere la responsabilità del soggetto agente perché è stato il fulmine, e non il veleno, ad uccidere la vittima: una causa sopravvenuta, dunque, che ha reciso il rapporto di causalità tra la somministrazione del veleno e la morte.
Attilio Pinna