Cause di esclusione del reato: adempimento del dovere
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Cause di esclusione del reato: adempimento del dovere

Le cause di esclusione del reato, denominate cause di giustificazione, sono situazioni particolari, nelle quali un fatto, che di regola è vietato, viene imposto o consentito dalla legge, divenendo non punibile. Per esempio, la persona ingiustamente aggredita è autorizzata, in determinate condizioni, a reagire mediante azioni che in generale costituiscono reato (legittima difesa). In alcuni casi l’atto è senz’altro imposto dalla legge, come nell’ipotesi dell’agente della forza pubblica che, in esecuzione di una sentenza di condanna, privi taluno della libertà personale, compiendo un fatto che apparentemente presenta le caratteristiche del reato di “sequestro di persona”. In sostanza, il fatto, in tali condizioni, diviene giuridicamente lecito, nonostante la sua riconducibilità in astratto ad una norma penale e ad un fatto di reato. In definitiva, le cause di giustificazione possono definirsi quelle speciali situazioni nelle quali un fatto, che di regola è vietato dalla legge penale, non costituisce reato grazie all’esistenza di una norma che lo autorizza o lo impone. La ragione si rinviene nel dato per cui l’azione non contrasta con gli interessi della comunità, e ciò perché in quelle determinate situazioni è necessaria per salvare un interesse che ha un valore sociale superiore, o per lo meno uguale a quello che si sacrifica. In questi termini, l’intervento dello Stato con la sanzione punitiva perde la sua ragion d’essere.

Tra le cause di esclusione del reato è annoverabile “l’adempimento del dovere”, che può essere imposto da una norma o da un ordine legittimo della pubblica autorità. I casi che rientrano tra i doveri derivanti da norme giuridiche sono numerosi: per esempio, il soldato che uccide in guerra non commette omicidio; l’agente della forza pubblica che nelle ipotesi consentite dalla legge esegue una perquisizione domiciliare  non è responsabile di violazione di domicilio; il testimone che nel deporre descrive fatti lesivi della reputazione di un terzo, restando nei limiti della verità, non è responsabile di ingiuria e diffamazione.

L’ipotesi più importante di attività giustificata da una norma è quella dell’ “uso legittimo delle armi” regolato dal codice penale, che stabilisce che non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità.

Abbiamo appena detto che l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica (sfollagente, getto di acqua, lancio di gas lacrimogeni, ecc.) è consentito anzitutto quando sia indispensabile per respingere una violenza. Si tratta dunque di un potere che trova la sua ragione nella necessità di tutelare l’autorità e il prestigio delle persone che esercitano una pubblica funzione. Tuttavia, se i limiti imposti dalla “necessità” vengono varcati ricorreranno gli estremi dell’eccesso colposo punibile. Si ricordi che anche per i pubblici ufficiali l’uso delle armi costituisce in ogni caso un rimedio estremo, perché siccome è in gioco la vita umana, tra i vari mezzi disponibili, adatti allo scopo, deve sempre essere preferito quello che è meno dannoso.

Attilio Pinna