Violenza privata e minaccia
794
post-template-default,single,single-post,postid-794,single-format-standard,bridge-core-2.5.9,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Violenza privata e minaccia

Nella violenza privata il colpevole attraverso violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Scopo della norma è quello di proteggere la libertà personale, o ancor meglio, la libertà morale, e quindi la possibilità di scegliere spontaneamente, secondo motivi propri. Ci troviamo di fronte  ad un’ipotesi di delitto molto generica, che spesso è precisata da norme più specifiche, contrassegnate dalla lesione di un particolare interesse giuridico, come ad esempio quello alla libertà sessuale, oppure dalla natura dello scopo in vista del quale si agisce, come nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La violenza può assumere molteplici forme, a cominciare dalle attività insidiose che tolgono alla vittima la capacità di autodeterminarsi liberamente (ad esempio, ipnotizzazione, inebriamento, ecc.), fino a giungere alla totale compromissione della sua libertà psichica. La violenza o la minaccia devono essere inoltre strumentali al compimento di una precisa azione o omissione da parte della vittima medesima.

Come per tutti i reati in cui la violenza e la minaccia sono considerate come mezzi di condizionamento della volontà altrui, non è necessario che esse siano esercitate direttamente sul diretto interessato, ma possono essere esercitate anche su una terza persona che sia legata al soggetto stesso da uno speciale vincolo affettivo o di solidarietà. Ad esempio, Tizio costringe Caio a non denunciare un reato, rivolgendo al figlio del secondo gravi minacce.

Il reato è escluso quando ricorra una specifica causa di giustificazione in forza della quale l’autore abbia la facoltà giuridica di imporre una determinata condotta al destinatario, come nel caso si tratti di impedire l’esecuzione di un reato. Fra i casi di liceità rientra anche l’uso della violenza o minaccia per impedire il suicidio di una persona, perché in tal caso ricorrerebbero gli estremi dello stato di necessità previsto dall’articolo 54 del Codice penale. La semplice liceità dello scopo per il quale si agisce invece non vale a giustificare il comportamento del colpevole. Così, è ravvisabile il reato in questione nel caso di chi ricorra alla violenza per farsi pagare un debito di gioco.

Il delitto è aggravato se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travista, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti realmente o supposte.

Il reato di minaccia consiste nel fatto di colui che minaccia ad altri un danno ingiusto. Scopo della norma è quello di proteggere la libertà morale della persona da influenze estranee che la vogliano limitare. Più precisamente, ciò che effettivamente viene offeso è quel complesso di condizioni che si riassumono nello stato di tranquillità individuale, poiché la tranquillità individuale è, senza possibilità di contestazione, un importante bene della persona.

Sebbene la violenza privata e la minaccia presentino delle affinità, i due reati si distinguono perché nel primo la minaccia è strumentale all’ottenimento di un determinato comportamento, nel secondo la minaccia non persegue uno scopo ulteriore, ma si limita a compromettere la serenità e tranquillità individuale.

Tornado al secondo reato, come detto la minaccia consiste nel prospettare ad un individuo un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’autore. Conseguentemente, non vi è minaccia se il male non è futuro (ad esempio: se avessi rapito mia figlia, ti avrei ucciso), oppure viene prospettato come indipendente dalla volontà dell’autore (ad esempio: sarai incenerito da un fulmine).

La prospettazione di un male futuro può avvenire in modi diversi: con parole, scritti, con disegni, con gesti o altri atti espressivi, come ad esempio mostrare un’arma; così potremmo trovarci di fronte a una minaccia esplicita o implicita, diretta o indiretta, reale o simbolica (noti alla cronaca i casi di invio di una pallottola o del disegno di un teschio).

Infine, la minaccia è grave quando  grave è il danno minacciato, tenendo conto di tutte le circostanze concrete e specialmente delle condizioni particolari della vittima. In conseguenza, un danno che non è grave per una persona, può essere tale per un’altra. Nel giudizio relativo non si deve neppure trascurare il grado di probabilità che presenta la realizzazione del male prospettato.

Attilio Pinna