02 Ott Quali sono le differenze tra omicidio preterintenzionale e omicidio colposo?
L’omicidio è l’uccisione di un uomo provocata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e in assenza di cause di giustificazione. Scopo dell’incriminazione è la tutela della vita umana. Questa viene protetta non solo nell’interesse dell’individuo, per il quale costituisce il bene supremo, ma anche nell’interesse della collettività.
Il fatto materiale dell’omicidio implica tre elementi: una condotta umana, un evento e il rapporto causale tra l’una e l’altro. La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, ecco perché l’omicidio è l’esempio tipico di quella categoria di reati detti << a forma libera>> e nessuno dubita che il comportamento possa consistere tanto in un’azione quanto in una omissione: come uccide colui che si vale di un’arma, uccide la madre che fa mancare il nutrimento al suo bambino.
I mezzi con cui viene provocata la morte possono essere fisici (arma, veleno, forza muscolare, gas asfissiante, corrente elettrica, ecc.) ma anche psichici, come per esempio il procurare uno spavento o un dolore atroce ad un cardiopatico, oppure torturare un individuo moralmente. Possono essere anche indiretti, come nel caso di colui che determina la morte di una persona aizzando contro di essa un animale feroce, esponendola ad una temperatura rigidissima, facendola lavorare in un luogo infetto, ecc.
L’evento del delitto di omicidio consiste nella morte di una persona. Tra il comportamento dell’autore e la morte di un uomo deve esistere un rapporto di causalità.
Per individuare gli elementi costitutivi dell’omicidio preterintenzionale occorre fare riferimento a colui che, con atti diretti a cagionare percosse o lesioni, procura la morte di una persona pur senza volerlo. Tale evento, la morte, viene posto a carico dell’agente sulla base del solo nesso di causalità, prescindendo da ogni indagine di carattere psicologico, anche se talvolta la giurisprudenza ha richiesto la raffigurazione dell’evento morte quantomeno come sviluppo prevedibile dell’azione del colpevole. In ogni caso, si dovrebbe ravvisare un omicidio preterintenzionale tutte le volte che, comunque, l’evento morte, senza l’azione del colpevole, non si sarebbe avverato, ma il rapporto di causalità è escluso quando vi sia stato l’intervento di avvenimenti eccezionali che, concorrendo con l’azione dell’uomo, abbiano avuto un’influenza decisiva per il verificarsi del risultato.
L’omicidio colposo si configura quando taluno cagiona, per colpa, la morte di un uomo. Ebbene, il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento (morte), anche se previsto, non è voluto dal colpevole e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti. In buona sostanza, il colpevole ha realizzato il fatto previsto dalla legge come reato con una condotta che risale alla sua volontà, ma non lo ha voluto direttamente, né indirettamente. Se anche si è preposto uno scopo, egli non ha avuto di mira e neppure accettato il fatto posto in essere. Ma ciò non basta per l’esistenza della colpa: occorre, come detto, che il fatto sia dovuto ad un’imprudenza, negligenza o imperizia, oppure a una inosservanza di leggi o regolamenti.
E’ imprudenza l’avventatezza, l’insufficiente ponderazione ed implica sempre una scarsa considerazione per gli interessi altrui. La negligenza esprime un atteggiamento psichico alquanto diverso: si tratta della trascuratezza, e precisamente della mancanza o deficienza di attenzione oppure di sollecitudine. Nell’ambito della negligenza rientra per esempio la condotta tipica di chi assume un incarico senza provvedere a munirsi del personale specializzato e dei dati tecnici necessari, quando le sue cognizioni e competenze non siano all’altezza del compito accertato. Per quanto concerne l’imperizia, non basta la semplice deficienza di abilità professionale: occorre una insufficiente preparazione o una inettitudine di cui il colpevole, pur essendo consapevole, non abbia voluto tener conto. Quando parliamo di inosservanza di leggi e regolamenti parliamo della violazione delle prescrizioni dell’autorità pubblica, ma anche di quelle delle autorità private.
Attilio Pinna