11 Set Ingiuria o diffamazione? Caratteristiche comuni e differenze.
I delitti di ingiuria e diffamazione presentano delle caratteristiche comuni e delle differenze. Intanto, entrambi consistono nella manifestazione di un pensiero. Come in tutti i reati del genere, per la loro realizzazione (consumazione) è necessario che un’espressione offensiva pervenga a conoscenza di un’altra persona, sia da altri “percepita”.
Entrambi sono reati “di pericolo”, nel senso che l’ingiuria non richiede che il soggetto passivo si sia effettivamente sentito offeso nel suo onore e abbia provato un’umiliazione, mentre per la diffamazione non è necessario che il biasimo, l’insulto, abbiano trovato credito presso coloro che lo abbiano appreso, e che dunque la reputazione sia effettivamente distrutta o diminuita.
L’espressione offensiva non è sempre identica per tutte le persone. E’ necessario fare riferimento al significato obiettivo: il senso che l’espressione ha nell’ambiente in cui il fatto si svolge, secondo l’opinione della generalità degli uomini, opinione di cui è interprete il giudice dell’episodio, del fatto. In sostanza, il valore offensivo di una espressione è molto relativo, variando notevolmente in relazione ai tempi, i luoghi e le circostanze. Per esempio, l’epiteto <<fascista>>, mentre in un determinato periodo di tempo aveva un significato elogiativo, ora, almeno di regola, costituisce un’offesa. Del resto, la qualifica di <<mafioso>>, la quale in genere è considerata disonorante, in speciali ambienti non è ritenuta tale. E, inoltre, è diverso il peso di una parola secondo che sia pronunciata in una riunione seria oppure in una festa carnevalesca.
Ad ogni modo, esiste un onore e decoro minimo che è comune ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo. Tale onore e decoro deve essere rispettato in qualsiasi individuo. Questa è un’esigenza della civiltà moderna, la quale ha realizzato uno dei suoi maggiori progressi abolendo l’infamia legale e i privilegi sociali. Ma ciò che non deve essere dimenticato è anche che la verità della qualifica o del fatto attribuito ad una persona non esclude comunque di per sé il carattere offensivo dell’azione. Per esempio, non è lecito dare del ladro ad un individuo che ha subito una condanna per furto, né dire <<sciancato>> a chi presenti un difetto fisico. Anche lo <<sciancato>> e il ladro hanno il diritto di essere rispettati, e cioè di non subire umiliazioni che non siano necessarie.
Veniamo ora alle differenze. Secondo l’art. 594 del codice penale, che disciplina l’ingiuria, essa consiste nel fatto di colui che <<offende l’onore e il decoro di una persona presente>>. Del reato risponde anche chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. Per esempio, potrei commettere ingiuria se offendessi una persona sulla sua bacheca facebook o con un “commento”. L’ingiuria è sempre una manifestazione di disprezzo che si può verificare in diversi modi: con le parole (ingiuria verbale), con gli scritti, con disegni che esprimono ciò che altrimenti si sarebbe potuto dire o scrivere, come nel caso che sia inviata ad un individuo l’immagine di un bue con allusione alle sue disavventure coniugali. Ma l’ingiuria si può commettere anche con atti materiali, come gesti sconci, suoni oltraggiosi, sputi, ecc.
Quanto alla diffamazione, per l’art. 595 del codice penale si configura quando taluno <<fuori dei casi [che riguardano l’ingiuria], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione>>.
I requisiti, dunque, sono tre: il primo, consiste nell’assenza dell’offeso. Occorre cioè che l’offeso non sia presente nel momento dell’azione criminosa. Quest’assenza, che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di giustificarsi o di replicare immediatamente all’offesa, determina una maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria. Il secondo requisito è costituito da un’offesa all’altrui reputazione, ovvero la valutazione che il pubblico fa dei pregi dell’individuo, e quindi la stima che questi gode tra le persone. Così, per esempio, è diffamatorio affermare che un impiegato si lascia corrompere; che un professionista non conosce il suo mestiere; che un individuo è affetto da una malattia innominabile, ecc. Ma occorre che la persona diffamata sia individuata o individuabile anche in via induttiva. Il terzo e ultimo requisito riguarda le modalità dell’azione: l’offesa alla reputazione deve essere effettuata comunicando con più persone, perché così si realizza quella divulgazione che è una delle caratteristiche strutturali del reato. Il mezzo con cui si attua la comunicazione è indifferente: parole, scritti, disegni, gesti, ecc. Anche la fotografia, la cinematografia, la radio, la televisione, persino facebook, possono essere utilizzate per lo scopo. La comunicazione deve essere fatta ad almeno due persone, ma non è necessario che avvenga contemporaneamente, potendo aver luogo in tempi diversi e non perde il carattere criminoso se è fatta in via confidenziale o riservata. Infine, il delitto si realizza (consuma) nell’istante in cui si verifica la diffusione della manifestazione offensiva.
Attilio Pinna