03 Set Reato di stalking e l’ammonimento del Questore
Lo stalking ,come si può facilmente intuire, è un istituto di origine anglosassone. Viene dal verbo “to stalk” che significa “camminare furtivamente” e spesso, in un’accezione ancora più negativa, individua l’azione di un cacciatore in agguato.
Lo stalker, infatti, è colui che compie una serie di molestie continue nei confronti di un’altra persona, intromettendosi nella sua vita privata, provocando così un’alterazione della sua serenità e tranquillità.
E’ un reato relativamente recente, sviluppatosi principalmente negli Stati Uniti, dove spesso i danneggiati erano divi e dive dello spettacolo alle prese con fan troppo audaci e, nei casi peggiori, pericolosi. Alcune volte lo stalking può sfociare persino in tragedia, quando il colpevole giunge infine ad uccidere l’oggetto della sua passione malata.
Più frequentemente questo reato opera nel campo dei rapporti sentimentali finiti con una rottura, in cui uno dei due non si rassegna alla perdita. In sostanza lo stalkingdiventa una sorta di persecuzione e come tale è normato dal nostro codice penale.
Il D.L. n. 11 del 2009 lo introduce all’articolo 612-bis, prevedendo il reato di “atti persecutori”, che recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il reato si va ad inserire nella linea normativa tracciata dalla preesistente violenza privata, con l’aggiunta della “reiterazione nel tempo” nonchè il “perdurante e grave stato d’ansia o paura” causato alla vittima, oltre che una serie di aggravanti relative a situazioni specifiche.
Ovviamente lo strumento principale per tutelarsi se si è vittima di stalking è il processo penale. Ma può capitare che, per ragioni di tempo, di fatica, economiche o anche solo perché non si vuole giungere a questa ratio estrema, si preferisca trovare una soluzione alternativa.
Per questo il legislatore ha predisposto un mezzo alternativo alla querela, che è l’ammonimento del Questore, il quale intima al persecutore di desistere da comportamenti lesivi della libertà, della salute e dell’equilibrio psico-fisico della vittima.
Questo ammonimento è un richiamo che il Questore rivolge allo stalker, diffidandolo a tenere tale condotta, in modo da evitare di affrontare un processo per il reato di stalking. In sostanza un avvertimento a comportarsi bene, prima di arrivare all’estrema ratio del processo.
La procedura d’ammonimento si svolge in tre fasi:
1) Richiesta di ammonimento da parte della vittima, mediante la compilazione di un modulo con cui si informano polizia o carabinieri che si stanno subendo comportamenti persecutori, che vi è stata una relazione con il presunto stalker e in cui si allega copia delle prove in proprio possesso – messaggi, lettere o mail ad esempio -, si indicano testimoni, se esistenti, e si descrive come tali azioni stiano alterando le proprie abitudini di vita;
2) Il Questore convoca il presunto stalker e raccoglie le sue deduzioni, sente le persone informate dei fatti e può raccogliere ulteriori informazioni mediante organi investigativi;
3) Al termine dell’istruttoria il Questore può rigettare l’istanza – se non ci sono elementi sufficienti o se è intervenuta la querela e quindi si avvicina l’inizio di un processo -, può archiviare il procedimento – se ne fa espressamente richiesta la vittima – oppure può emettere il decreto di ammonimento, diffidando il persecutore a modificare la sua attuale condotta.
L’ ammonimento deve essere naturalmente motivato e comporta alcune conseguenze importanti:
- possibile sospensione dell’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni;
- aumento della pena in caso di condanna per il reato di stalking;
- procedibilità d’ufficio: se il reo persevera nell’illecito potrà essere perseguito dall’autorità giudiziaria anche in assenza di querela.